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Oneri detraibili

La detrazione d'imposta spetta

· nell'anno in cui le spese sono state effettivamente sostenute, indipendentemente dalla data di scadenza,

· sia per gli interessi passivi - con esclusione di quelli coperti da contributi erogati da enti pubblici - che per gli oneri accessori.

Gli oneri accessori sui quali è consentito calcolare la detrazione sono le spese assolutamente necessarie alla stipula del contratto di mutuo.

Tra queste, possiamo elencare:

- l'onorario del notaio per la stipula del contratto di mutuo ipotecario;

- le spese di perizia;

- le spese di istruttoria;

- la commissione richiesta dagli istituti di credito per la loro attività di intermediazione;

- la provvigione per scarto rateizzato nei mutui in contanti;

- la penalità per anticipata estinzione del mutuo;

- le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione;

- le perdite su cambio, per i mutui contratti in valuta estera;

- l'imposta per l'iscrizione o la cancellazione di ipoteca;

- l'imposta sostitutiva sul capitale prestato.

Non sono ammesse alla detrazione, in quanto non assolutamente necessarie, le spese di assicurazione dell'immobile, neppure qualora l'assicurazione sia richiesta dall'istituto di credito che concede il mutuo, quale ulteriore garanzia nel caso in cui particolari eventi danneggino l'immobile..

Non sono ammesse alla detrazione, in quanto relative al contratto di compravendita e non di mutuo:

- l'onorario del notaio per il contratto di compravendita;

- le imposte di registro, l'Iva, le imposte ipotecarie e catastali;

- gli interessi passivi eventualmente coperti da contributi concessi dallo Stato o da enti pubblici in conformità ad apposite disposizioni di legge;

- le spese di mediazione immobiliare (agenzie immobiliari).

Per quanto attiene ai contributi agevolativi, se essi vengono erogati in un periodo d'imposta successivo a quello in cui il contribuente ha "esaurito" la detrazione per l'intero importo degli interessi passivi, l'ammontare del contributo percepito deve essere assoggettato a tassazione separata a titolo di "onere rimborsato".

Per quanto riguarda le provvigioni degli agenti immobiliari, ricordiamo però che una autonoma detrazione del 19% è stata varata a partire dal 2007.


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