Il mutuo deve essere per l'acquisto dell'abitazione principale, cioè l'immobile in cui il contribuente o i suoi familiari dimorano abitualmente. Quindi l'abitazione può essere anche quella principale di un familiare. Tra i familiari rientrano genitori, nonni, figli, nipoti, fratelli, zii, figli dei fratelli, suoceri, genitori dei suoceri, cognati (in linea maschile, quella femminile è ovviamente identica). Siamo di fronte a una parentela abbastanza vasta, che può coinvolgere decine di possibili candidati. Anche la moglie separata (ma non divorziata), che ha avuto in assegnazione la casa dal giudice è un "familiare". La Finanziaria 2007 ha affermato che si presume "abitazione principale" quella in cui il contribuente ha la residenza (salvo prova contraria).
Secondo le interpretazioni del Ministero delle Finanze, però, il contribuente che si avvale della detrazione deve essere, oltre che intestatario del mutuo, anche proprietario della casa. Il limite di 3.615,2 euro vale per l'intero immobile: perciò non è possibile innalzarlo al doppio se, per esempio, i contestatari del mutuo sono due (per esempio, moglie e marito in comunione di beni).
Tempi La finanziaria 2001 ha raddoppiato i tempi per destinare l'immobile ad abitazione principale. L'immobile deve essere divenuto tale fino a 12 mesi prima e non oltre 12 mesi dopo la data di stipulazione del mutuo. Facciamo un esempio: se stipulo il mutuo il 15 aprile 2003, l'immobile deve essere divenuto abitazione principale dopo il 16 aprile 2002 oppure deve poterlo divenire entro il 14 aprile 2004.