Dall'1 agosto 2004 è stata incrementata notevolmente (moltiplicata per otto) l'imposta sostitutiva sui mutui per l'acquisto, la costruzione e la ristrutturazione di immobili ad uso abitativo, e relative pertinenze, che è passata dallo 0,25% al 2%. Unica, ma importante, eccezione le abitazioni comprate come "prima casa" del contribuente.
L'imposta è versata direttamente dalle banche o dalle finanziarie ed è calcolata sull'ammontare complessivo del capitale erogato ogni sei mesi: quindi chi sottoscrive un mutuo può anche non accorgersene, ma di fatto è lui che versa un tributo allo Stato con la diretta conseguenza dell'incremento del costo del mutuo stesso.
Le condizioni per poter continuare a versare "solo" lo 0,25% (anziché il 2%) sono, lo ribadiamo, quelle di poter godere delle agevolazioni "prima casa" stabilite nel Testo Unico delle imposte di registro e non quelle di aver destinato l'immobile ad "abitazione principale del contribuente o dei suoi familiari", che invece permettono di incamerare la detrazione del 19% sui mutui per l'acquisto di un'abitazione. Ciò, evidentemente, può causare grande confusione nella testa del contribuente, ma non influisce sull'operato delle banche che dovranno riferirsi alle dichiarazioni contenute nel rogito di acquisto.
Può in effetti capitare che un appartamento o una villa sia "prima casa" e non "abitazione principale", e viceversa. Prima casa è infatti la prima che si acquista con le agevolazioni nel comune di residenza (ma niente vieta di vivere altrove, per esempio in affitto). Abitazione principale è quella in cui si dimora abitualmente (ma niente vieta che ci sia un'altra abitazione, diversa, acquistata con le agevolazioni prima casa).