Vi è un'eccezione alla regola dell'anno prima o dopo la data della sottoscrizione del mutuo.
Se si acquista un immobile locato che si intende destinare ad abitazione principale, la data in cui ciò dovrà accadere slitta a un anno dall'effettivo rilascio dell'immobile da parte dell'inquilino.
Unica condizione, che si dia lo sfratto "per finita locazione" all'inquilino, entro tre mesi dall'acquisto. Perché mai si debba ricorrere, sempre e comunque, alla finita locazione, non è dato di sapere: talora si sfratta un inquilino anche perché è moroso (cioè non paga il canone).
Purtroppo l'interpretazione letterale della legge non lascia via di scampo.