Chi vende qualcosa è tenuto, secondo il codice civile (art. 1490), a darne garanzia nei confronti dell'acquirente rispetto a mancanze (i cosiddetti "vizi") che la rendano inadatta all'uso a cui è destinata o ne diminuiscano in modo "apprezzabile" il valore.
Inoltre deve naturalmente assicurare che sta vendendo proprio quello che l'acquirente ritiene di acquistare.
Ciò vale tanto più quando oggetto della vendita è un immobile. Ma, concretamente in che modo queste garanzie si applicano agli immobili?