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Garanzie che deve dare chi vende

Chi vende qualcosa è tenuto, secondo il codice civile (art. 1490), a darne garanzia nei confronti dell'acquirente rispetto a mancanze (i cosiddetti "vizi") che la rendano inadatta all'uso a cui è destinata o ne diminuiscano in modo "apprezzabile" il valore.

Inoltre deve naturalmente assicurare che sta vendendo proprio quello che l'acquirente ritiene di acquistare.

Ciò vale tanto più quando oggetto della vendita è un immobile. Ma, concretamente in che modo queste garanzie si applicano agli immobili?

  1. LE COSE DA FARE
  2. DIFETTI STRUTTURALI E ALTRI DIFETTI DELL'IMMOBILE: LE GARANZIE
  3. DENUNCIA DEI VIZI
  4. LA VENDITA DI UNA COSA PER L'ALTRA
  5. DICHIARAZIONI ANTI-ABUSIVISMO AL ROGITO DEL VENDITORE
  6. ABUSIVISMO: RESPONSABILITà DEL VENDITORE E DELLACQUIRENTE

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